IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia  di  pubblico impiego a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
    Viste le direttive del 5 settembre 1994 e  del  1  febbraio  1995
impartite  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche  amministrazioni  (ARAN),
previa   intesa  con  le  amministrazioni  regionali  espressa  dalla
conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  il personale dipendente dalle regioni e
dagli  enti   regionali,   e   dopo   avere   acquisito   il   parere
dell'Associazione  nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995), ed in particolare l'articolo 2, comma  13,  con  il  quale  e'
stata  determinata  in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed
in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli  anni  1995,  1996  e
1997,  la  spesa  relativa  ai rinnovi contrattuali del personale dei
comparti degli "Enti pubblici non economici"; delle "Regioni e  delle
autonomie   locali",  del  "Servizio  sanitario  nazionale"  e  delle
"Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione", ed e'  stato
previsto  che  le  "competenti  amministrazioni  pubbliche provvedono
nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci";
    Visti il decreto del Ministro per  la  funzione  pubblica  del  1
dicembre  1994  (S.O.  n.  167  alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22
dicembre 1994) e i successivi decreti correttivi  del  6  marzo  1995
(Gazzetta  Ufficiale  n. 61 del 4 marzo 1995) e del 22 settembre 1995
(Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1995), con  i  quali  si  e'
provveduto  alla  "Individuazione  delle  confederazioni  sindacali e
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, che partecipano alla trattativa per  la  stipulazione  del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con
qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali,
dipendente  dalle  amministrazioni  pubbliche ricomprese nel comparto
del personale del Servizio sanitario nazionale, di  cui  all'articolo
11  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre
1993, n. 593";
    Viste le lettere prot. n. 4983 del 24 luglio 1996  (pervenuta  il
25  luglio  1996)  e prot n. 5416 del 27 agosto 1996 (pervenuta il 28
agosto 1996), con le quali l'ARAN - in attuazione degli articoli  51,
comma  1,  e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni  -  ha  trasmesso,  ai
fini   dell'"autorizzazione   alla   sottoscrizione",  il  testo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con
qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali,
dipendente dalle amministrazioni pubbliche  ricomprese  nel  comparto
del  personale  del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo
11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  dicembre
1993,  n.  593, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre
1997 per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994  al  31  dicembre
1995,  per  gli  aspetti  economici, concordato il 17 luglio 1996 tra
l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL,  UIL,  CIDA,  CISAL,
CISNAL,   CONFEDIR,  CONFSAL,  RdB/CUB,  USPPI  e  UNIONQUADRI  e  le
organizzazioni  sindacali   di   categoria   AUPI,   SNABI,   SINAFO,
USINC/ISICUS,   CIDA/SIDIRSS,   CISL  FISOS/Dirigenti  e  Federazione
Nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanita' Dirigenza.
    Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, il  quale  e'
stato   inviato  unitamente  ad  una  Relazione  tecnico-finanziaria,
corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52,  comma  3,
del   D.    L.vo  n.  29/1993,  da  appositi  "prospetti"  contenenti
"l'individuazione del personale  interessato,  dei  costi  unitari  e
degli  oneri  riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa  diretta  ed  indiretta,  ivi
compresa   quella   rimessa   alla   contrattazione   decentrata"   e
l'indicazione della copertura complessiva  per  l'intero  periodo  di
validita' contrattuale";
    Visti  in  particolare, l'articolo 2, comma 1, del predetto Testo
concordato, il quale prevede che "il presente contratto  concerne  il
periodo  1  gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed
il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 per la parte economica";
    Visto l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3  febbraio
1993,  n.  29,  come  modificato  dal decreto legislativo 10 novembre
1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,  il
quale  prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione,
"il Governo, nei quindici giorni successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
    Visto il citato articolo 51, comma 1, del decreto legislativo  n.
29/1993,  il quale prevede anche che "per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e  dagli
enti   regionali"   il  Governo,  ai  fini  dell'autorizzazione  alla
sottoscrizione,  "provvede  previa  intesa  con  le   amministrazioni
regionali,  espressa  dalla conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano";
    Vista  la  lettera  prot.  n. 1338/CP6 del 10 agosto 1996, con la
quale la Conferenza dei presidenti delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano ha espresso la richiesta "intesa";
    Considerato  che  nella  citata direttiva del 5 settembre 1994 e'
stato precisato che "per il  1994  non  possono  essere  riconosciuti
ulteriori   benefici   economici,   oltre   l'indennita'  di  vacanza
contrattuale attribuita, per  nove  mensilita',  a  decorrere  dal  1
aprile  1994,  con  il provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
143  del  21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il
decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che  nella  citata  direttiva
del  1  febbraio  1995  e  stata definita, nell'ambito degli indicati
stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992  "1a  distribuzione  delle
risorse  tra  i  singoli  contratti  collettivi riguardanti i diversi
comparti di contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego  e  le
autonome  separate  aree  di  contrattazione  per  il  personale  con
qualifica dirigenziale e per  la  dirigenza  medica  e  veterinaria",
indicando,  in  particolare, in lire 66,25 miliardi ed in lire 110,48
miliardi gli specifici importi  destinati,  rispettivamente  per  gli
anni  1995  e  1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione  collettiva  per
il  personale  non  medico  con qualifica dirigenziale dipendente dal
Servizio sanitario nazionale;
    Considerato che il predetto testo concordato, con le  motivazioni
indicate  nel  seguito, non risulta, in generale, in contrasto con le
citate direttive  del  5  settembre  1994  e  del  1  febbraio  1995,
impartite,  a  seguito  di  intesa  intervenuta  con il Ministero del
tesoro, dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  all'ARAN,  previa
intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il
parere dell'ANCI e dell'UPI;
    Considerato che la spesa complessiva  diretta  ed  indiretta  del
rinnovo  contrattuale  in questione e' contenuta entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie determinate  dalla  legge  n.  725/1994  e
dalla  direttiva  del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il
costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni
contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed
approvati dal Parlamento;
    Considerato che il predetto Testo concordato e'  coerente  con  i
principi  e  gli  obiettivi  di razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e di revisione della  disciplina  del
rapporto  di  lavoro  dei  pubblici  dipendenti contenuti nel decreto
legislativo n. 29/1993, valorizzando la funzione e le responsabilita'
del personale con qualifica dirigenziale;
    Tenuto conto che il Testo concordato in questione realizza,  come
indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del
trattamento   economico   accessorio,   finalizzato,   attraverso  la
destinazione  di  buona  parte   delle   complessive   disponibilita'
finanziarie,  a  valorizzare  e  premiare  la  professionalita' ed il
maggiore impegno dei dirigenti allo scopo di migliorare  la  qualita'
del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di
produttivita'   da  erogare  sulla  base  di  criteri  selettivi  ben
individuati e dopo aver verificato, la realizzazione dei risultati;
    Tenuto  conto  che,  come  indicato  nelle predette direttive, il
citato Testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione
del   lavoro   nell'ambito   dell'autonomia    organizzativa    delle
amministrazioni    pubbliche,    contribuisce,   con   una   maggiore
responsabilizzazione  dei  dirigenti,  ad  accrescere  l'efficacia  e
l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo
di   migliorare   le   relazioni  con  l'utenza  con  la  contestuale
diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici;
    Tenuto conto, infine, che l'articolo 67,  comma  2,  lettera  B),
limitatamente alle parole "o soggetti privati" del primo periodo e le
parole  "e  le modalita' di corresponsione dello stesso" della quarta
alinea,     contiene     una     regolamentazione      dell'attivita'
libero-professionale   del   personale   non   medico  con  qualifica
dirigenziale inerente le prestazioni di  consulenza  che  risulta  in
violazione della vigente disciplina legislativa in materia;
    Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 12 settembre  1996  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del Testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni e
le  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul piano
nazionale in precedenza citato;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 4  giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen.  Franco
Bassanini,  e'  stato  delegato  a  provvedere  alla  "attuazione del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni ..."   e ad "esercitare... ogni altra
funzione attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri relative a tutte le materie che riguardano...
1) Funzione pubblica";
    A nome del Governo
                              Autorizza
    ai sensi dell'articolo 51, comma 1,  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni,
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni  (ARAN)  alla  sottoscrizione dell'allegato testo del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con
qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali,
dipendente dalle amministrazioni pubbliche  ricomprese  nel  comparto
del  personale  del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo
11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  dicembre
1993,  n.  593, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre
1997 per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994  al  31  dicembre
1995  per  gli  aspetti  economici,  concordato il 17 luglio 1996 tra
l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL,  UIL,  CIDA,  CISAL,
CISNAL,   CONFEDIR,  CONFSAL,  RdB/CUB,  USPPI  e  UNIONQUADRI  e  le
organizzazioni  sindacali   di   categoria   AUPI,   SNABI,   SINAFO,
USINCI/SICUS,   CIDA/SIDIRSS,   CISL  FISOS/Dirigenti  e  Federazione
Nazionale  FP  CGIL/Dirigenza  e  UIL/  Sanita'  Dirigenza,  con   la
condizione  che  nel  testo da sottoscrivere si provveda ad espungere
dall'articolo 67, comma 2, lettera B), primo  periodo  le  parole  "o
soggetti  privati"  e  quarta  alinea  le  parole  "e le modalita' di
corresponsione dello stesso, in contrasto con le vigenti disposizioni
legislative in materia".
    Ai  sensi  dell'articolo  51,  comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e  integrazioni,  la
presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
    Roma, 12 settembre 1996
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la Funzione Pubblica:
                                           BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 6
con esclusione dell'art.16, ai sensi delle delibere della
sezione controllo Stato in data 25 novembre 1996